Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2005
L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/30/CE.
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