Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 set 2005
La vendita di cui all’ è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga a tale regolamento: a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e comunque ad un livello inferiore al prezzo d’intervento.
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