Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2005
1.   L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 500 000 tonnellate di segala da esso detenute. 2.   Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.
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