Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 set 2005
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 20 settembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 90,38 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est. 2.   Fino al 16 novembre 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 21 settembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 23 settembre 2005.
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