Art. 1
In vigore dal 22 set 2005
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, in Irlanda e nel Regno Unito il numero massimo di capi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento per il quale può essere erogato il premio speciale per l’anno civile 2004 è così fissato:
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Irlanda: 849 400
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Regno Unito: 938 100.
2. Il pagamento per l’estensivizzazione può essere concesso per i capi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ammissibili al premio speciale e detenuti nelle aziende che rispettano il coefficiente di densità fissato all’articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
3. In deroga all’articolo 22, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999 i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati entro il 15 ottobre 2005.
Storico versioni
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