Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 set 2005
1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 31 gennaio 2006. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2006. 2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore produce la prova dell’avvenuta consegna in distilleria. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.
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