Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 set 2005
Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto»), dal 25 settembre 2005 al 10 ottobre 2005. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. Il contratto non può essere trasferito.
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