Art. 84
Disposizioni generali
In vigore dal 20 set 2005
Disposizioni generali
1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli .
2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all' e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.
3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.
4. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati sono resi disponibili fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (23).
5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.
6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della Commissione, nell'ambito dell'.
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