Art. 78
Competenze del comitato di sorveglianza
In vigore dal 20 set 2005
Competenze del comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:
a)
è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
b)
verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;
c)
esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
d)
esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
e)
ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all' o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
f)
esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.
Storico versioni
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