Art. 51 · Riduzione o esclusione dai pagamenti

Art. 51

Riduzione o esclusione dai pagamenti

In vigore dal 20 set 2005
Riduzione o esclusione dai pagamenti 1.   Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all', lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), punti i), iv) e v), e non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato. La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui all', lettera a), punto iv), non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all', paragrafo 3. 2.   La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all', paragrafo 1, lettera b) 3.   In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all' e all'allegato IV di detto regolamento. 4.   Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all', paragrafo 5.
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