Art. 50
Zone ammissibili al sostegno
In vigore dal 20 set 2005
Zone ammissibili al sostegno
1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui all', lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all', lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:
a)
all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
b)
in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.
Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.
3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all', lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:
a)
caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure
b)
caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.
Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro estensione totale non deve superare il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.
4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2:
—
confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure
—
delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).
5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all', lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all', lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.
7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all', lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all', lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.
Storico versioni
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