Art. 44 · Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Art. 44

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

In vigore dal 20 set 2005
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli 1.   Il sostegno di cui all', lettera b), punto ii), è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto. 2.   Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie. 3.   Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata. 4.   Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
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