Art. 31 · Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto

Art. 31

Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto

In vigore dal 20 set 2005
Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto 1.   Il sostegno di cui all', lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori. 2.   Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato.
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