Art. 26 · Ammodernamento delle aziende agricole

Art. 26

Ammodernamento delle aziende agricole

In vigore dal 20 set 2005
Ammodernamento delle aziende agricole 1.   Il sostegno di cui all' lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che: a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all', lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all', paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento. 2.   Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
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