Art. 18
Elaborazione e approvazione
In vigore dal 20 set 2005
Elaborazione e approvazione
1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'.
2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'.
3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.
Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.
4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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