Art. 12
Elaborazione
In vigore dal 20 set 2005
Elaborazione
1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategico nazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategici comunitari.
Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento istituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collaborazione sia con la Commissione che con i partner citati all', e copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.
Storico versioni
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