Art. 4
In vigore dal 15 set 2005
In conformità dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2005.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione dei titoli provvisori, per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi per i quali sono stati assegnati titoli provvisori a ciascun richiedente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999.
La comunicazione è trasmessa per fax utilizzando il modello di cui all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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