Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 set 2005
1.   Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 26 al 30 settembre 2005 al più tardi. 2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3. Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento. 3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. 4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte. 5.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 settembre 2005.
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