Art. 1
In vigore dal 15 set 2005
All’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli organismi di intervento che richiedono o accettano che lo zucchero loro conferito sia condizionato in imballaggi diversi da quelli di cui al primo comma, esigono che si tratti di imballaggi conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). L’organismo di intervento può precisare una qualità specifica dell’imballaggio.
(*1)
GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.»
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