Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 set 2005
Il regolamento (CE) n. 1168/2005 è così modificato: 1) All’, il quantitativo «113 297 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «121 525 tonnellate». 2) Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «113 297 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «121 525 tonnellate».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1496:oj#art-1