Art. 2
In vigore dal 12 set 2005
Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
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durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto all’, paragrafo 1;
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non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti ai dazi antidumping istituiti dal presente regolamento;
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ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l’, paragrafo 2 del presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore (i) alle società soggette al dazio medio ponderato del 37,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 oppure (ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 14,1 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE) n. 384/96.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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