Art. 9 · Controllo di qualità e relazioni

Art. 9

Controllo di qualità e relazioni

In vigore dal 7 set 2005
Controllo di qualità e relazioni 1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare la qualità dei dati che essi trasmettono. 2.   Entro 21 mesi a decorrere dallo scadere di ciascun periodo di riferimento di cui all', gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati ad essa necessari per verificare la qualità dei dati trasmessi. La relazione segnala eventuali violazioni dei requisiti metodologici. 3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, in particolare al fine di garantire la comparabilità dei dati tra Stati membri. 4.   I requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati sono determinati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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