Art. 15 · Finanziamento

Art. 15

Finanziamento

In vigore dal 7 set 2005
Finanziamento 1.   Per il primo anno di riferimento per cui sono prodotte le statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri un contributo finanziario per contribuire a coprire i costi da essi sostenuti al fine di raccogliere, trattare e trasmettere i dati. 2.   L'ammontare del contributo finanziario è fissato contestualmente alla pertinente procedura di bilancio annuale. L'autorità di bilancio determina lo stanziamento disponibile. 3.   Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione può ricorrere ad esperti e organizzazioni di assistenza tecnica il cui finanziamento può essere predisposto contestualmente al quadro finanziario generale del presente regolamento. La Commissione ha facoltà di organizzare seminari, colloqui o altre riunioni di esperti suscettibili di agevolare l'attuazione del presente regolamento e di intraprendere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione.
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