Art. 11
Trasmissione dei dati
In vigore dal 7 set 2005
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri e la Commissione, entro i loro rispettivi ambiti di competenza, promuovono le condizioni per un uso più intenso della raccolta elettronica di dati, della trasmissione elettronica di dati e dell'elaborazione automatica di dati.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati individuali sulle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati statisticamente riservati di cui ai regolamenti (CE) n. 322/97 e (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non consentano l'identificazione diretta delle unità statistiche.
3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente all'appropriato formato tecnico e alla norma sull'interscambio di informazioni da determinarsi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
4. Gli Stati membri trasmettono entro 18 mesi dallo scadere di ciascun anno di riferimento i dati completi e corretti.
Storico versioni
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