Art. 10
Periodo di riferimento e periodicità
In vigore dal 7 set 2005
Periodo di riferimento e periodicità
1. Il periodo di riferimento da coprire per la raccolta dei dati è un anno di calendario.
2. La Commissione determina il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
3. Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale.
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