Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 set 2005
1.   Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: a) al Regno Unito sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2; b) all’Austria sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2. 2.   Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.
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