Art. 4
In vigore dal 22 ago 2005
1. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono contattare la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al considerando 8 del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 2026/97.
Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
2. Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.
Storico versioni
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