Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 ago 2005
1.   Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono contattare la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al considerando 8 del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 2026/97. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 2.   Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE». Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio: J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1370:oj#art-4