Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 2005
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. Tuttavia l’articolo 21, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 817/2004, modificato dall’, paragrafo 1, del presente regolamento, non pregiudica la validità degli impegni prorogati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
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