Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 ago 2005
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 3 al 9 agosto 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia e nella misura del 100,00 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale. 2.   Fino al 16 settembre 2005, sono sospesi per le zone di destinazione 2) Asia e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 10 agosto 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 13 agosto 2005.
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