Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ago 2005
Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 784,97 EUR/tonnellata netta di prugne secche.
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