Art. 1
In vigore dal 9 ago 2005
Il regolamento (CE) n. 1060/2005 è modificato come segue:
L’ è sostituito dal testo seguente:
«
La gara verte su un quantitativo massimo di 114 757 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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