Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 ago 2005
Il regolamento (CE) n. 1065/2005 è modificato come segue: l’ è sostituito dal testo seguente: « La gara verte su un quantitativo massimo di 430 000 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera. (*1)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "
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