Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 ago 2005
È avviata un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, volta a stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni ossidi di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, classificati al codice NC 2817 00 00 (codici TARIC 2817 00 00 13), spediti dal Kazakstan, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, eludono le misure istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002.
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