Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 ago 2005
1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   I produttori delle Filippine che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni. 4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni. 5.   Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione B Ufficio J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (+32-2) 295 65 05 .
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