Art. 1
In vigore dal 29 lug 2005
Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell' del regolamento (CE) n. 951/2005 per le pesche la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 1o agosto e prima del 16 settembre 2005, sono respinte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1257:oj#art-1