Art. 1
In vigore dal 28 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:
1)
all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, i termini «nel corso delle campagne viticole 2003/2004-2004/2005» sono sostituiti dai termini «nel corso delle campagne viticole dal 2003/2004 al 2006/2007».
2)
All'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.».
3)
All'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma, i termini «per le campagne dal 2001/2002 al 2004/2005» sono sostituiti dai termini «per le campagne viticole dal 2001/2002 al 2006/2007».
4)
All'articolo 59 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».
5)
All'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per la campagna 2004/2005 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».
6)
All'articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:
«Per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 tale percentuale è fissata al 25 %.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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