Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2005
All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 10 del presente regolamento.»
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