Art. 9

Art. 9

In vigore dal 27 lug 2005
In caso di scambi tra la Comunità e i paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l’obbligo di dimostrare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. La validità delle licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 111/2005 rimane impregiudicata.
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