Art. 8

Art. 8

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti rifiutano la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 2.   Fermo restando il disposto dell’, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle richieste presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1277:oj#art-8