Art. 8
In vigore dal 27 lug 2005
1. Fatte salve le misure adottate ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 273/2004, le autorità competenti rifiutano la concessione della licenza se non sussistono le condizioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento o se vi sono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
2. Fermo restando il disposto dell’, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alle richieste presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 111/2005 e fatte salve le misure adottate a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento.
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