Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 lug 2005
1.   L’autorità competente prende una decisione in merito alla richiesta di licenza di cui all’ entro 60 giorni lavorativi dalla data in cui riceve la richiesta. In caso di rinnovo di una licenza, la decisione viene presa entro 30 giorni lavorativi. 2.   L’autorità competente può sospendere i periodi di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente di fornire le informazioni mancanti. In tal caso, la sospensione decorre dal giorno in cui l’autorità competente informa il richiedente della necessità di fornire informazioni complementari. 3.   La licenza può coprire le operazioni di cui al regolamento (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005. 4.   Le autorità competenti rilasciano la licenza in base al modello di cui all’allegato I. 5.   Le autorità competenti possono rilasciare due tipi di licenze: a) una licenza che copra tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per locale commerciale; b) una licenza che copra tutte le sostanze classificate e tutte le operazioni suddivise per Stato membro.
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