Art. 31

Art. 31

In vigore dal 27 lug 2005
Le autorità competenti revocano entro il 31 dicembre 2005 le autorizzazioni di esportazione individuali aperte rilasciate a norma degli , paragrafo 3, e 5 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3677/90. La revoca, tuttavia, non si applica alle sostanze classificate dichiarate per l’esportazione anteriormente al 1o gennaio 2006.
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