Art. 29

Art. 29

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Nel mese successivo a ciascun trimestre, ogni Stato membro invia alla Commissione un elenco contenente informazioni sui casi in cui l’immissione in libera pratica delle sostanze classificate è stata sospesa o le sostanze stesse sono state trattenute. L’elenco deve indicare: a) il nome delle sostanze classificate; la loro origine, provenienza e destinazione, se note; b) la quantità e la posizione doganale delle sostanze classificate, nonché il mezzo di trasporto utilizzato. 2.   Alla fine di ogni anno di calendario, la Commissione comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1.
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