Art. 28
In vigore dal 27 lug 2005
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro funzioni di controllo, comprese le ispezioni volte a verificare l’idoneità dei locali commerciali.
2. Gli Stati membri garantiscono lo scambio delle informazioni tra tutte le autorità competenti.
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