Art. 27

Art. 27

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Per le autorizzazioni di esportazione rilasciate con procedura semplificata, si utilizzano gli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 del modulo di cui all’allegato VI. L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione. Gli esemplari n. 2 e n. 4 sono conservati dall’esportatore. L’esportatore indica, sul retro dell’esemplare n. 2, i dati di ciascuna esportazione, segnatamente il quantitativo della sostanza classificata e il quantitativo rimanente. L’esemplare n. 2 viene presentato all’ufficio doganale al momento della dichiarazione in dogana. L’ufficio doganale conferma i dati e restituisce l’esemplare all’esportatore. 2.   L’operatore riporta sulla dichiarazione doganale, per ciascuna esportazione, il numero di autorizzazione e la dicitura «autorizzazione di esportazione con procedura semplificata». Se l’ufficio doganale di uscita non si trova al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono indicate sui documenti che accompagnano l’esportazione. 3.   L’esportatore rinvia l’esemplare n. 2 all’autorità di rilascio almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione di esportazione rilasciata con procedura semplificata.
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