Art. 25

Art. 25

In vigore dal 27 lug 2005
Su richiesta dell’operatore interessato, l’autorità competente può rilasciare un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 111/2005, in caso di esportazioni frequenti di una sostanza classificata specifica della categoria 3 che coinvolgano lo stesso esportatore stabilito nella Comunità e lo stesso importatore nello stesso paese terzo di destinazione, per un periodo specifico di sei o dodici mesi. Le autorizzazioni di esportazione possono essere rilasciate con procedura semplificata a condizione che: a) in occasione delle esportazioni precedenti l’operatore abbia dimostrato di essere in grado di adempiere tutti gli obblighi connessi e non abbia violato la legislazione vigente; b) l’autorità competente disponga di prove sufficienti degli scopi leciti delle esportazioni in questione.
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