Art. 23
In vigore dal 27 lug 2005
1. Per le autorizzazioni di esportazione e di importazione si devono utilizzare rispettivamente i moduli di cui all’allegato VI e all’allegato VII. La struttura dei moduli è vincolante.
Le autorizzazioni di esportazione o di importazione possono essere rilasciate anche in forma elettronica. In tal caso, gli Stati membri possono adeguare la casella relativa al numero di autorizzazione.
2. Le autorizzazioni di esportazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4.
L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.
Gli esemplari n. 2 e n. 3 accompagnano le sostanze classificate e vengono presentati all’ufficio doganale dove viene fatta la dichiarazione di esportazione nonché, successivamente, alle autorità competenti al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti al punto di uscita rinviano l’esemplare n. 2 all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. L’esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate fino all’autorità competente del paese di importazione.
L’esemplare n. 4 è conservato dall’esportatore.
3. Le autorizzazioni di importazione sono rilasciate in quattro esemplari, numerati da 1 a 4.
L’esemplare n. 1 è conservato dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.
L’esemplare n. 2 è inviato all’autorità competente del paese di esportazione dall’autorità che rilascia l’autorizzazione.
L’esemplare n. 3 accompagna le sostanze classificate dal punto di ingresso nel territorio doganale della Comunità fino ai locali commerciali dell’importatore, il quale invia detto esemplare all’autorità di rilascio.
L’esemplare n. 4 è conservato dall’importatore.
4. Le autorizzazioni di esportazione o di importazione vengono rilasciate al massimo per due sostanze classificate.
Storico versioni
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