Art. 21

Art. 21

In vigore dal 27 lug 2005
1.   Nel caso delle esportazioni per le quali viene rilasciata un’autorizzazione di esportazione con procedura semplificata ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 111/2005 e degli del presente regolamento, le autorità competenti possono inviare una notificazione preventiva all’esportazione in forma semplificata che copra diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi. 2.   Le autorità competenti forniscono le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005 e comunicano alle autorità competenti del paese terzo di destinazione che la notificazione preventiva all’esportazione copre diverse operazioni di esportazione effettuate entro un periodo specifico di sei o dodici mesi. 3.   Le autorità competenti inviano una notificazione preventiva all’esportazione al paese di destinazione utilizzando il modulo di «notifica chimica multilaterale» di cui all’allegato V.
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