Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 lug 2005
Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, per «locali commerciali» si intendono al tempo stesso l’edificio/gli edifici e il terreno occupati da un operatore presso un unico sito.
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