Art. 18
In vigore dal 27 lug 2005
1. Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, gli operatori titolari di una licenza o di una registrazione segnalano alle autorità competenti:
a)
le esportazioni di sostanze classificate per le quali è richiesta un’autorizzazione di esportazione;
b)
tutte le importazioni di sostanze classificate della categoria 1 che richiedono un’autorizzazione di importazione o tutti i casi in cui sostanze classificate della categoria 2 sono introdotte in una zona franca sottoposta a controllo di tipo II, sottoposte a un regime sospensivo diverso dal transito o immesse in libera pratica;
c)
tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione del paese di destinazione, dei quantitativi esportati e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di esportazione.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione del paese terzo di esportazione e dei numeri di riferimento delle autorizzazioni di importazione.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), devono contenere, secondo i casi, un’indicazione dei paesi terzi coinvolti nelle attività di intermediazione e delle autorizzazioni di esportazione o di importazione. Gli operatori forniscono ulteriori informazioni su richiesta delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1277:oj#art-18