Art. 17

Art. 17

In vigore dal 27 lug 2005
Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo. Il primo comma si applica alle sostanze classificate della categoria 3 solo su richiesta delle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1277:oj#art-17