Art. 17
In vigore dal 27 lug 2005
Ai fini dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, gli operatori informano sinteticamente le autorità competenti dei quantitativi di sostanze classificate utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, del quantitativo fornito a ciascun terzo.
Il primo comma si applica alle sostanze classificate della categoria 3 solo su richiesta delle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1277:oj#art-17